venerdì 3 febbraio 2012

Controlli su Reach e Schede di Sicurezza

Prosegue l’attività di controllo e vigilanza a livello comunitario sull'applicazione del Regolamento REACH, attuata attraverso progetti chiamati REACH Enforcement (REF).

Il periodo che va da aprile 2011 a dicembre 2012 è coperto dal progetto REF-2.

L’Autorità competente italiana per il Regolamento REACH (Ministero della Salute) avvisa che la conformità delle schede dati di sicurezza sarà sempre più oggetto delle ispezioni.

Le sanzioni vanno, in caso di SDS non conforme, da 3.000 a 18.000 Euro e nel caso di mancanza dell’allegato “Scenario di Esposizione” da 10.000 a 60.000 Euro. La mancata registrazione di una sostanza potrebbe portare alla sospensione delle attività legate alla sostanza, mentre le sanzioni più pesanti, che possono comportare anche l’arresto fino a tre mesi, riguardano la violazione delle disposizioni legate alle procedure di autorizzazione e restrizione.

Lo scenario di esposizione non è sempre allegato alla SDS ma solo per le sostanze registrate in quanto tali o come componenti di una miscela, importate in quantità superiori alla 10 tonnellate l’anno per le quali è stata effettuata una Valutazione sulla Sicurezza Chimica (CSA), incluse la Valutazione dell’Esposizione e la Caratterizzazione dei Rischi.
Uno scenario d'esposizione è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita ed il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. In esso sono riportate per ogni uso identificato, tra le altre cose, le condizioni operative (durata e frequenza dell’uso, forma fisica della sostanza, quantità usata), le misure di gestione del rischio per ridurre o evitare l'esposizione diretta o indiretta della popolazione (compresi i lavoratori ed i consumatori).

Coloro che ricevono una SDS sono tenuti a controllare che il loro uso della sostanza sia compreso nell’elenco e adeguarsi alle misure prescritte, in quanto frutto di una valutazione della sicurezza chimica. Se l’uso non è tra quelli identificati, l’utilizzatore a valle è tenuto ad effettuare una propria Valutazione sulla Sicurezza Chimica per tale uso ed a redigere un rapporto sulla sicurezza chimica da inviare all’ECHA. Oltre al fattore di responsabilità verso i propri dipendenti, l’utilizzatore a valle è soggetto agli obblighi sopra descritti e quindi, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionabile da 10.000 a 60.000 euro o da 5.000 a 30.000 euro.

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